Sintesi proposta di legge di riforma
elettorale
Il
rilancio del ruolo dei partiti in un’ottica di legittimazione delle coalizioni
e di stabilità dell’azione di governo (e di quella di opposizione) non deve
condurre ad accettare un sistema elettorale come quello attuale, che riduce il
voto ad un plebiscito sul Presidente del Consiglio: le esperienze democratiche
più avanzate in Europa dimostrano che esistono strumenti e tecniche per
coniugare la democrazia dei partiti con la legittimazione e la stabilità dei
governi e con il controllo democratico
degli
elettori sui candidati di partito.
E’ in
questa prospettiva che va presa in esame l’ipotesi di democratizzare il sistema
elettorale riprendendo il collegio uninominale come modello preferibile – in
particolare nei confronti delle preferenze, che nel contesto partitico attuale
rischiano di produrre il doppio effetto negativo di scatenare la competizione
intra-partitica e far lievitare i costi (nascosti, dunque intrinsecamente
illeciti) della politica – al fine di restituire il potere di scelta agli
elettori.
Il
collegio uninominale è infatti il luogo nel quale il partito assume il volto
concreto di un candidato, che diventa la “faccia” della coalizione e del
programma in uno specifico contesto.
Un
sistema elettorale basato solo su collegi uninominali maggioritari, se presenta
il vantaggio della semplificazione del rapporto fra gli elettori ed il deputato
del loro territorio, presenta tuttavia alcuni svantaggi, i principali dei quali
sono l’effetto negativo complessivo che esso produce riguardo alla
configurazione della rappresentanza e la eccessiva localizzazione della
medesima.
Occorre
allora combinare le candidature di collegio con quelle di partito.
1. La proposta che si avanza presenta di conseguenza un
miscuglio per l’assegnazione dei seggi per la Camera dei Deputati, la quale
avviene mediante tre diversi “canali”:
a)
collegi uninominali maggioritari;
b) una quota proporzionale distribuita su
base circoscrizionale;
c) una quota nazionale di compensazione;
2. L’elettore dispone di una sola scheda, su cui vota solo per un candidato di partito in
collegi uninominali; il voto, automaticamente, è attribuito anche alla lista
del medesimo partito presentata per ciascuna circoscrizione. Nella scheda,
accanto al simbolo e al nominativo di ciascun candidato nel collegio
uninominale, è presente anche la lista dei candidati concorrenti a livello
circoscrizionale.
3. Una quota pari al
70% dei seggi in palio (corrispondente a 433
seggi) è attribuita agli eletti in
collegi uninominali maggioritari a doppio turno. E’ eletto al primo
turno il candidato che ottiene la metà più uno dei voti validamente espressi;
altrimenti si da' luogo ad un secondo turno aperto a tutti i candidati che
abbiano ottenuto una percentuale pari ad almeno il 10% dei voti degli elettori iscritti nelle
liste elettorali. È prevista la possibilità, da esprimere entro il primo
venerdì successivo allo svolgimento del primo turno, di rinunciare a
presentarsi al secondo. Nel secondo turno è eletto il candidato che ottiene il
maggior numero di voti.
4. Una quota pari al
28% di seggi (corrispondente a 173
seggi) è attribuita con metodo
proporzionale su base regionale o pluriprovinciale. E’ previsto lo
scorporo, per ciascun partito, dei voti ottenuti al primo turno dei candidati
eletti nei collegi uninominali sia al primo che al secondo turno. Per l’attribuzione di questi seggi è
prevista una soglia circoscrizionale di sbarramento pari al cinque per cento
dei voti validi.
5. Una quota di seggi
pari a 12 (diritto di tribuna) è attribuita con metodo proporzionale alle liste nazionali corrispondenti ai partiti che non
siano riusciti ad eleggere candidati né nei
collegi
uninominali né nelle liste circoscrizionali collegate. Per l’attribuzione di
questi seggi viene applicato il metodo d’Hondt se tra le liste si siano
presente in almeno 5 circoscrizioni.
6. Infine, è previsto che sia possibile candidarsi
contemporaneamente in ciascuna delle tre
“quote”,
ma con un massimo di una sola
candidatura in un collegio e in una lista regionale.
7. L’assegnazione dei
seggi per il Senato della Repubblica avviene
solo attraverso due “canali”, per garantire il rispetto dell’articolo 57 della
Costituzione, il quale richiede che venga eletto “su base regionale”:
a)
collegi uninominali, per una quota pari al 70% del totale dei seggi in palio (216 seggi)
b) una
quota proporzionale distribuita su base circoscrizionale (Camera) per una quota
pari al 30% del totale (93).
Non
viene dunque prevista la quota nazionale di compensazione.
8. Per la pari
opportunità fra i generi, sono previste due misure specifiche
a) Nel
complesso delle candidature (uninominali e circoscrizionali) nessuno dei due
generi
può
essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento.
b) Le
liste circoscrizionali devono prevedere l’alternanza di genere nella successione dei candidati
c) Le
liste nazionali devono prevedere l’alternanza
di genere nella successione dei candidati e nelle candidature di una
stessa lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura
superiore al cinquanta per cento.
Il S.I.D.I. - nella
persona di Pietropaolo Giuliano desidera far partecipare attivamente il popolo
alla vita politica; Ricordate che in base all'Articolo 1 della nostra
Costituzione il popolo è sovrano, la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione, quindi non può assolutamente decidere il politico. Invito ad esprimere il vostro parere
riguardo la Riforma elettorale.
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